giovedì 22 luglio 2010
Da fonti giornalistiche apprendiamo che il Senato in sede di conversione del decreto legge ha eliminato dalla manovra finanziaria l'innalzamento della percentuale pensionabile per gli invalidi civili che, pertanto, dovrebbe rimanere confermata al vigente 74%.
Il merito dell'eliminazione della modifica legislativa, che risponde ad esigenze di equità e buon senso (vedasi il precedente post con cui è stata analizzata la norma del decreto legge), si deve soprattutto alle associazioni di invalidi che hanno fatto sentire la loro protesta sin sotto le finestre di Montecitorio.
Il dietro front della maggioranza, inoltre, può definirsi una vittora del parlamentarismo rispetto alla vocazione presidenzialista attualmente predominante: una norma ingiusta approvata con decreto legge dal governo, infatti, è stata stralciata in sede di conversione da parte del Parlamento.
Avv. Luca Di Francesco, Retelegale Lecce.
Il merito dell'eliminazione della modifica legislativa, che risponde ad esigenze di equità e buon senso (vedasi il precedente post con cui è stata analizzata la norma del decreto legge), si deve soprattutto alle associazioni di invalidi che hanno fatto sentire la loro protesta sin sotto le finestre di Montecitorio.
Il dietro front della maggioranza, inoltre, può definirsi una vittora del parlamentarismo rispetto alla vocazione presidenzialista attualmente predominante: una norma ingiusta approvata con decreto legge dal governo, infatti, è stata stralciata in sede di conversione da parte del Parlamento.
Avv. Luca Di Francesco, Retelegale Lecce.
mercoledì 7 luglio 2010
Con l'art. 10 del decreto legge 31 maggio 2010 n°78 (la manovra di riduzione della spesa pubblica che sarebbe necessitata dalla crisi economica) è stata innalzata la soglia che dà diritto a percepire l'assegno di invalidità civile dal 74% al 85%.
La finalità è quella di ridurre la spesa pubblica eliminando (senza effetto retroattivo in quanto l'innalzamento si applica esclusivamente alle domande di riconoscimento inoltrate dopo il 1 giugno 2010) gli assegni di invalidità per coloro che abbiano un'invalidità parziale sino all'84%.
Il risparmio stimato dalle associazioni di tutela degli invalidi pare che sia di circa 30 milioni l'anno attesa l'esiguità degli importi erogati ed il basso limite redditualeper averne diritto (stiamo parlando di una prestazione economica di appena € 256,67 mensili con un limite di reddito annuo per il 2010 pari ad ad € 4.408,95.)
Tale modifica normativa, tuttavia, è stata approvata senza che siano state preventivamente oggetto di rivalutazione le tabelle delle minorazioni attraverso le quali si attribuiscono le percentuali invalidanti alle varie patologie (il grado invalidante di ciascuna patologia viene stabilito dalla legge con una percentuale fissa o con una percentuale variabile tra un valore ed un altro, spettando poi alle competenti commissioni sanitarie di stabilire l'esatta percentuale tra i valori minimi e massimi indicati).
Già nel passato (1992) fu innalzata la soglia percentuale per avere diritto alla prestazione economica dell'assegno dal 67% al 74% ma, contestualmente, furono approvate le nuove tabelle per l'invalidità civile frutto di una opportuna valutazione medico-legale da parte di apposita commissione di studio.
In maniera del tutto irrazionale, invece, l'attuale manovra economica innalza semplicemente la percentuale senza alcuna previa rivalutazione da parte di apposita commissione scientifica delle percentuali da attribuire alle singole patologie.
L'effetto di tale modo di procedere è quello di privare dell'assistenza sociale, prevista e garantita dalla Costituzione quei soggetti che pur essendo affetti da patologie importanti e particolarmente invalidanti (come la depressione endogena grave o la sindrome delirante cronica per le quali le attuali tabelle prevedono un'invalidità tra il 71 e l'80%) che sicuramente impediscono lo svolgimento di un proficuo lavoro (chi assumerebbe un depresso grave o uno schizofrenico con sindrome delirante?).
E' evidente che l'innalzamento della percentuale avulso da una riforma organica della materia che tenga conto innanzitutto di dare una giusta valutazione percentuale alle varie patologie sulla base di studi scientifici medico-legali, è da ritenersi ingiusta e, probabilmente incostituzionale per contrarietà all'art. 38 della Costituzione (che sebbene faccia riferimento testualmente al cittadino inabile comprendere sia gli invalidi totali che quelli con alti livelli di invalidità parziale) anche con riferimento all'art. 3, secondo comma, ed all'art. 2, secondo comma (ove si fa riferimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale).
Attualmente, a seguito delle proteste sostenute soprattutto dalle associazioni di disabili, sono allo studio delle soluzioni correttive. Pare che sia stato proposto un emendamento con il quale la percentuale del 74% sarebbe conservata per quelle patologie che da sole determinano un'invalidità pari o superiore al 74%.
In pratica l'assegno di invalidità non sarebbe riconosciuto a chi ha un'invalidità del 74% determinata da più patologie nessuna delle quali, da sola, raggiunge il 74%.
Anche questa soluzione dimostra l'assoluta improvvisazione giuridico-legislativa di chi approva una norma sbagliata e cerca di limitare i danni con un'altra norma altrettanto discutibile.
Chiunque ha dimestichezza con il concetto di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione si renderà immediatamente conto che la norma è evidentemente anticostituzionale perché crea disparità di trattamento tra l'invalido all'80% per una sola patologia (o per più patologie di cui una determina un'invalidità pari al 74%) e l'invalido all'80% per più patologie delle quali nessuna supera il 74%.
Mentre il primo avrà diritto alla prestazione economica il secondo, nonostante abbia il medesimo grado di invalidità, non ne avrà diritto.
Possibile che uno dei sette paesi più industrializzati del mondo non abbia alternative diverse per risanare i conti pubblici?
Possibile che per far fronte ad una situazione di crisi economica debbano per forza essere colpiti i soggetti più deboli della societa?
Mi chiedo che idea di stato e di democrazia è alla base di queste scelte legislative con le quali i principi di solidarietà sociale si applicano al contrario: non si chiede un sacrificio ai più ricchi (magari con un pressoché impercettibile aumento delle aliquote fiscali considerato che il risparmio di spesa stimato è assai modesto) per aiutare i soggetti che nella società si trovano in condizioni di disagio sociale, ma, al contrario, si impone agli invalidi un sacrificio per il bene della collettività!!!
Mi auguro che si possa trovare una soluzione alternativa di risparmio di spesa che non privi gli invalidi civili parziali di una prestazione che già è di importo così esiguo da costituire soltanto un modesto aiuto per (soprav)vivere con un minimo di dignità la propria esistenza.
Avv. Luca Di Francesco, Retelegale Lecce
La finalità è quella di ridurre la spesa pubblica eliminando (senza effetto retroattivo in quanto l'innalzamento si applica esclusivamente alle domande di riconoscimento inoltrate dopo il 1 giugno 2010) gli assegni di invalidità per coloro che abbiano un'invalidità parziale sino all'84%.
Il risparmio stimato dalle associazioni di tutela degli invalidi pare che sia di circa 30 milioni l'anno attesa l'esiguità degli importi erogati ed il basso limite redditualeper averne diritto (stiamo parlando di una prestazione economica di appena € 256,67 mensili con un limite di reddito annuo per il 2010 pari ad ad € 4.408,95.)
Tale modifica normativa, tuttavia, è stata approvata senza che siano state preventivamente oggetto di rivalutazione le tabelle delle minorazioni attraverso le quali si attribuiscono le percentuali invalidanti alle varie patologie (il grado invalidante di ciascuna patologia viene stabilito dalla legge con una percentuale fissa o con una percentuale variabile tra un valore ed un altro, spettando poi alle competenti commissioni sanitarie di stabilire l'esatta percentuale tra i valori minimi e massimi indicati).
Già nel passato (1992) fu innalzata la soglia percentuale per avere diritto alla prestazione economica dell'assegno dal 67% al 74% ma, contestualmente, furono approvate le nuove tabelle per l'invalidità civile frutto di una opportuna valutazione medico-legale da parte di apposita commissione di studio.
In maniera del tutto irrazionale, invece, l'attuale manovra economica innalza semplicemente la percentuale senza alcuna previa rivalutazione da parte di apposita commissione scientifica delle percentuali da attribuire alle singole patologie.
L'effetto di tale modo di procedere è quello di privare dell'assistenza sociale, prevista e garantita dalla Costituzione quei soggetti che pur essendo affetti da patologie importanti e particolarmente invalidanti (come la depressione endogena grave o la sindrome delirante cronica per le quali le attuali tabelle prevedono un'invalidità tra il 71 e l'80%) che sicuramente impediscono lo svolgimento di un proficuo lavoro (chi assumerebbe un depresso grave o uno schizofrenico con sindrome delirante?).
E' evidente che l'innalzamento della percentuale avulso da una riforma organica della materia che tenga conto innanzitutto di dare una giusta valutazione percentuale alle varie patologie sulla base di studi scientifici medico-legali, è da ritenersi ingiusta e, probabilmente incostituzionale per contrarietà all'art. 38 della Costituzione (che sebbene faccia riferimento testualmente al cittadino inabile comprendere sia gli invalidi totali che quelli con alti livelli di invalidità parziale) anche con riferimento all'art. 3, secondo comma, ed all'art. 2, secondo comma (ove si fa riferimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale).
Attualmente, a seguito delle proteste sostenute soprattutto dalle associazioni di disabili, sono allo studio delle soluzioni correttive. Pare che sia stato proposto un emendamento con il quale la percentuale del 74% sarebbe conservata per quelle patologie che da sole determinano un'invalidità pari o superiore al 74%.
In pratica l'assegno di invalidità non sarebbe riconosciuto a chi ha un'invalidità del 74% determinata da più patologie nessuna delle quali, da sola, raggiunge il 74%.
Anche questa soluzione dimostra l'assoluta improvvisazione giuridico-legislativa di chi approva una norma sbagliata e cerca di limitare i danni con un'altra norma altrettanto discutibile.
Chiunque ha dimestichezza con il concetto di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione si renderà immediatamente conto che la norma è evidentemente anticostituzionale perché crea disparità di trattamento tra l'invalido all'80% per una sola patologia (o per più patologie di cui una determina un'invalidità pari al 74%) e l'invalido all'80% per più patologie delle quali nessuna supera il 74%.
Mentre il primo avrà diritto alla prestazione economica il secondo, nonostante abbia il medesimo grado di invalidità, non ne avrà diritto.
Possibile che uno dei sette paesi più industrializzati del mondo non abbia alternative diverse per risanare i conti pubblici?
Possibile che per far fronte ad una situazione di crisi economica debbano per forza essere colpiti i soggetti più deboli della societa?
Mi chiedo che idea di stato e di democrazia è alla base di queste scelte legislative con le quali i principi di solidarietà sociale si applicano al contrario: non si chiede un sacrificio ai più ricchi (magari con un pressoché impercettibile aumento delle aliquote fiscali considerato che il risparmio di spesa stimato è assai modesto) per aiutare i soggetti che nella società si trovano in condizioni di disagio sociale, ma, al contrario, si impone agli invalidi un sacrificio per il bene della collettività!!!
Mi auguro che si possa trovare una soluzione alternativa di risparmio di spesa che non privi gli invalidi civili parziali di una prestazione che già è di importo così esiguo da costituire soltanto un modesto aiuto per (soprav)vivere con un minimo di dignità la propria esistenza.
Avv. Luca Di Francesco, Retelegale Lecce
venerdì 26 marzo 2010
La Corte di Cassazione, con la sentenza della quinta sezione penale n.11891, ha affermato che costituisce reato il comportamento del datore di lavoro teso a costringere il dipendente a svolgere attività anche dopo il normale orario di lavoro con la minaccia del licenziamento o di adibizione a condizioni lavorative stressanti tali da indurlo alle dimissioni.
Già la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare (seconda sezione penale, n. 48868/09) che costituisce reato di estorsione il minacciare il dipendente al fine di costringerlo a quietanzare buste paga che riportino una retribuzione maggiore di quella effettivamente erogata e dovuta in base ai minimi retributivi contrattuali.
Già la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare (seconda sezione penale, n. 48868/09) che costituisce reato di estorsione il minacciare il dipendente al fine di costringerlo a quietanzare buste paga che riportino una retribuzione maggiore di quella effettivamente erogata e dovuta in base ai minimi retributivi contrattuali.
venerdì 1 gennaio 2010
La Finanziaria 2010 approvata dal Senato il 22.12.09 ha apportato alcune modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia già segnalate con il precedente post.
Per quanto riguarda il processo del lavoro è stato introdotto l'obbligo del pagamento del contributo unificato per il ricorso in Cassazione.
Si tratta della prima volta che il principio della gratuità del processo in materia di lavoro viene ad essere, seppure parzialmente (e fortunamentamente in minima parte), intaccato.
Com'é noto il principio della gratuità del processo del lavoro è stato introdotto al fine di garantire l'effettività della tutela giudiziaria del lavoratore che, sia nel rapporto sostanziale che nel rapporto processuale, non si trova (generalmente e salvo eccezioni) in condizioni di parità con il datore di lavoro e che, spesso, non ha i mezzi economici per sostenere le spese di un giudizio (pensiamo per es. ad un licenziamento ad nutum o ad un lavoratore che agisce per ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte da mesi).
L'approvazione della prima eccezione normativa al principio della gratuità del processo del lavoro (seppure solo per il giudizio in Cassazione) non può che essere giudicata inopportuna e finalizzata più che alla necessità di fare cassa (considerate le modeste somme che saranno incamerate dall'erario) a compiere un primo passo verso la totale abrogazione della norma di favore.
Difatti già nel corso del 2008 con il D.L. n°112 del 25.6.2008, fu stabilita l'abrogazione della legge n°319/58, salvo il ripensamento del governo che con il successivo D.L. n° 200 del 22.12.2008 eliminò la norma abrogatrice.
Non può che augurarsi una successiva modifica che elimini nuovamente l'onere di pagamento del contributo unificato in sede di giudizio di cassazione al fine di ristabilire l'intangibilità del principio violato.
Avv. Luca Di Francesco, Retelegale Lecce.
Per quanto riguarda il processo del lavoro è stato introdotto l'obbligo del pagamento del contributo unificato per il ricorso in Cassazione.
Si tratta della prima volta che il principio della gratuità del processo in materia di lavoro viene ad essere, seppure parzialmente (e fortunamentamente in minima parte), intaccato.
Com'é noto il principio della gratuità del processo del lavoro è stato introdotto al fine di garantire l'effettività della tutela giudiziaria del lavoratore che, sia nel rapporto sostanziale che nel rapporto processuale, non si trova (generalmente e salvo eccezioni) in condizioni di parità con il datore di lavoro e che, spesso, non ha i mezzi economici per sostenere le spese di un giudizio (pensiamo per es. ad un licenziamento ad nutum o ad un lavoratore che agisce per ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte da mesi).
L'approvazione della prima eccezione normativa al principio della gratuità del processo del lavoro (seppure solo per il giudizio in Cassazione) non può che essere giudicata inopportuna e finalizzata più che alla necessità di fare cassa (considerate le modeste somme che saranno incamerate dall'erario) a compiere un primo passo verso la totale abrogazione della norma di favore.
Difatti già nel corso del 2008 con il D.L. n°112 del 25.6.2008, fu stabilita l'abrogazione della legge n°319/58, salvo il ripensamento del governo che con il successivo D.L. n° 200 del 22.12.2008 eliminò la norma abrogatrice.
Non può che augurarsi una successiva modifica che elimini nuovamente l'onere di pagamento del contributo unificato in sede di giudizio di cassazione al fine di ristabilire l'intangibilità del principio violato.
Avv. Luca Di Francesco, Retelegale Lecce.
mercoledì 30 dicembre 2009
DPR n°211/2002
Testo Unico in Materia di spese di Giustizia
come modificato dall'art. 212 della Legge Finanziaria 2010
approvata dalla Camera dei Deputati il 17.12.09 e dal Senato della Repubblica il 22.12.09.
(in neretto le modifiche)
10. Esenzioni.
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. ABROGATO (Testo previgente: Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500).
5. ABROGATO (Testo previgente: Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione).
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
13. Importi.
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120. (Testo previgente: Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120).
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. ABROGATO (Testo previgente: Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30).
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).
6- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (11).
6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
N.B. si declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione nel testo riportato e si invita a consultare il testo contenuto in banche dati ufficiali.
Testo Unico in Materia di spese di Giustizia
come modificato dall'art. 212 della Legge Finanziaria 2010
approvata dalla Camera dei Deputati il 17.12.09 e dal Senato della Repubblica il 22.12.09.
(in neretto le modifiche)
10. Esenzioni.
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. ABROGATO (Testo previgente: Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500).
5. ABROGATO (Testo previgente: Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione).
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
13. Importi.
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120. (Testo previgente: Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120).
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. ABROGATO (Testo previgente: Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30).
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).
6- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (11).
6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
N.B. si declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione nel testo riportato e si invita a consultare il testo contenuto in banche dati ufficiali.
venerdì 18 dicembre 2009
Ringrazio il coordinatore nazionale Marco Guercio e tutti gli altri amici e compagni dell'associazione per lo sforzo profuso ed il tempo dedicato all'apertura del blog nazionale dell'associazione e del blog di ciascuna sede.
Mi auguro che il nostro spazio virtuale possa essere una finestra dalla quale noi possiamo guardare al mondo ed il mondo possa guardare a noi.
Ciò perché da un lato le nostre discussioni ed i nostri interventi non diventino mai sterili esercizi retorici ma rappresentino un momento di approfondimento comune (giuridico ma anche esagiuridico) delle concrete e reali problematiche sociali che più ci sono a cuore e dall'altro per contribuire, con i nostri per quanto piccoli e modesti interventi, alla creazione di un'opinione pubblica sulle tematiche legali e, naturalmente, sociali (coerentemente con gli scopi della nostra associazione di tutela dei diritti sociali e politici riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni Internazionali).
Grazie ancora e buon lavoro a tutti.
Luca Di Francesco, Retelegale Lecce.
Mi auguro che il nostro spazio virtuale possa essere una finestra dalla quale noi possiamo guardare al mondo ed il mondo possa guardare a noi.
Ciò perché da un lato le nostre discussioni ed i nostri interventi non diventino mai sterili esercizi retorici ma rappresentino un momento di approfondimento comune (giuridico ma anche esagiuridico) delle concrete e reali problematiche sociali che più ci sono a cuore e dall'altro per contribuire, con i nostri per quanto piccoli e modesti interventi, alla creazione di un'opinione pubblica sulle tematiche legali e, naturalmente, sociali (coerentemente con gli scopi della nostra associazione di tutela dei diritti sociali e politici riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni Internazionali).
Grazie ancora e buon lavoro a tutti.
Luca Di Francesco, Retelegale Lecce.
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Note Legali
Il blog dell'associazione retelegale (www.retelegale.net) raccoglie gli interventi, gli scritti e le opinioni che ciascun socio pubblica autonomamente sul blog della propria sede periferica di appartenenza.
Le opinioni espresse da ciascun associato sia sul blog dell'associazione (retelegale.blogspot) sia sui blog delle
varie sedi periferiche (come il presente retelegalelecce.blogspot) non sono riferibili alla generalità degli associati né all'associazione o alla sua sede periferica e
non rappresenta l'opinione della generalità degli associati né dell'associazione o sua articolazione periferica. Le pubblicazioni, gli interventi, gli scritti e le opinioni pubblicate da ciascun associato sono e restano di competenze dell'associato che le pubblica il quale si assume ogni responsabilità per quanto pubblicato, per il contenuto dei propri scritti ed interventi e per le opinioni espresse. I blog dell'associazione ed i blog di ciascuna sede sono aggiornati senza alcuna periodicità da parte
degli associati, ogni pubblicazione, scritto ed intervento rappresenta l'opinione ed il pensiero unicamente dell'associato che la pubblica e l'insieme delle pubblicazioni non costituisce testata giornalistica.
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